Ecobonus 110% per la sostituzione dei cassonetti per avvolgibili
Le detrazioni fiscali per ristrutturazioni 110% nel Decreto Rilancio 2020
Dopo l’uscita dell’ultimo decreto sulla detrazione infissi 2020, il diffondersi di informazioni ha destato certamente interesse ma creato anche parecchi dubbi su quali bonus fiscali sono previsti nel caso di sostituzione di cassonetti per tapparelle, vediamo insieme di fare chiarezza.
Intanto specifichiamo subito due punti essenziali con cui cominciare a chiarirsi le idee:
1) il Bonus infissi 110% è valido seguendo determinate procedure introdotte dal recente decreto;
2) Il bonus serramenti 50% è ancora valido, con le stesse modalità di sempre.
Quindi, se leggendo dovessi comprendere che nel tuo caso non è possibile usufruire dell’ecobonus 110 percento, sappi che la detrazione fiscale del 50% resta in vigore e potresti usufruirne.
Come funziona l’ecobonus ristrutturazioni 2020
L’ecobonus 110% ti dà la possibilità di realizzare dei lavori finalizzati a migliorare l’efficienza energetica del tuo immobile, e ti consente di recuperare il 110% della spesa che sostieni per queste migliorie come credito d’imposta in 5 anni.
Nello specifico vuol dire che, per esempio, spendendo 10.000,00 euro per i lavori hai la possibilità di detrarne 11.000,00 in 5 anni, vale a dire 2.200,00 euro all’anno, dall’ammontare delle tasse derivanti dalla tua redditività (lavoro autonomo, lavoro come dipendente d’azienda, pensione di anzianità).
Requisiti
Ulteriori requisiti necessari per poter usufruire del superbonus 110% sono costituiti dal fatto che
gli interventi devono riguardare lavori realizzati su:
– case indipendenti, che siano prima abitazione,
– oppure condomini,
a patto che non si tratti di edifici ancora in costruzione.
A chi spetta
Possono usufruire del nuovo bonus soltanto le persone fisiche. Le attività commerciali sono escluse da questa possibilità.
Di seguito elenchiamo una serie di esempi che prevedono la possibilità di usufruire del superbonus e quelli che NON la prevedono:
• villetta unifamiliare, che costituisce la prima abitazione, HA diritto al bonus;
• villetta unifamiliare che costituisce la seconda casa, oppure è in affitto, NON HA diritto al bonus;
• locale intestato ad un’attività commerciale o similari, NON HA diritto al bonus;
• appartamento inserito in un condominio che si intende ristrutturare da solo, senza che lo fa l’intero condominio, NON HA diritto al bonus. Per poterne usufruire, è necessario che venga effettuata la ristrutturazione dell’intero condominio;
• seconda casa che fa parte di un condominio, e verrà effettuata la ristrutturazione dell’intero condominio, HA diritto ad usufruire del bonus.
Cosa comprende
Come abbiamo già detto per avere diritto all’ecobonus 110%, come previsto nell’ultimo decreto, è necessario che i lavori effettuati migliorino l’efficienza energetica dell’abitazione di almeno 2 classi, oppure laddove l’immobile fosse già in classe B permettano di passare dalla classe B alla classe A.
Per ottenere i risultati in grado di determinare tali passaggi di classe, dovranno necessariamente essere effettuati interventi e lavori che prevedano di:
• effettuare la coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’appartamento;
• installare impianti a riscaldamento con pompe di calore o caldaie a condensazione.
Laddove si dovesse effettuare uno di questi interventi, si possono anche far rientrare nell’ecobonus 110%:
1. la sostituzione degli infissi e anche delle schermature solari, fino a un tetto massimo di 60.000 €
– fornitura e posa in opera di finestre, scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti e spalle termiche (e loro elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi);
– porte d’ingresso;
– tende da sole (a condizione che non siano orientate a nord);
– sostituzione dei vetri per il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti.
2. la realizzazione di impianti fotovoltaici, fino a un tetto massimo di 48.000 €.
Da sottolineare che non sono incluse le sostituzioni o nuove installazioni di zanzariere, in nessun bonus, nemmeno in quello per le ristrutturazioni.
Come funziona
Per avere diritto al bonus è quindi necessaria la certificazione da parte di un termo-tecnico abilitato che si occupei di certificare
• che i lavori effettuati rispettano le normative vigenti;
• che i costi sostenuti siano congrui, pena responsabilità penale.
Tempi d’attuazione
Approfondendo gli aspetti che riguardano le tempistiche d’attuazione, bisogna dire che il Decreto Rilancio entrato in vigore il 1° Luglio 2020 terminerà il 31 Dicembre 2021.
Importante tenere in conto che i lavori di coibentazione termica non hanno tempi di realizzazione brevi, e prestare attenzione alle modalità con cui si dovrà effettuare il pagamento dei lavori effettuati, pena il rischio di non poter usufruire del bonus: il pagamento delle fatture dovrà necessariamente essere fatto tramite bonifico bancario parlante (a differenza di quanto avviene col bonifico ordinario, devono essere specificate tutte le informazioni) e successivamente si dovrà presentare traccia del pagamento insieme alla modulistica resa disponibile da Banche o Posta, all’Agenzia delle Entrate, per richiedere lo sconto sulla dichiarazione dei redditi.