Superbonus 110% e detrazioni fiscali per cassonetti nel 2022
Le detrazioni fiscali per sostituzione cassonetti nel Decreto Rilancio
La nuova legge di Bilancio 2022 ha fornito molte conferme e qualche novità riguardo i bonus edilizi a disposizione dei contribuenti a partire dal 1° gennaio 2022.
Le più grosse novità riguardano soprattutto i proprietari di case indipendenti (villette, anche a schiera) che avranno più tempo per richiedere e godere del Superbonus 110% (entro il 31 dicembre 2022).
Di rilievo anche il nuovo Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che prevede una detrazione pari al 75% delle spese sostenute e documentate (con possibilità di cessione del credito) da gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Superbonus 100% 2022: i beneficiari, gli importi e le nuove scadenze
La possibilità di usufruirne termina il 31 dicembre 2025, con aliquota decrescente dal 110% entro il 31 dicembre 2023, per poi passare al 70% con scadenza a dicembre 2024 e 65% nell’anno 2025. Possono richiederlo i condomini, le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e le organizzazioni di volontariato, ONLUS e associazioni con scopi sociali.
È fissato al 30 giugno 2023, con proroga al 31 dicembre se alla data del 30 giugno sono stati effettuati e pagati almeno il 60% degli interventi previsti, il termine per la richiesta del bonus per i lavori intrapresi da IACP ed enti equivalenti, compresi quelli ordinati da persone fisiche sugli immobili all’interno dello stesso stabile.
Le persone fisiche posso richiedere il Superbonus del 110% per lavori effettuati sugli appartamenti o le case indipendenti (compresi gli immobili condominiali con impianti autonomi) entro il 30 giugno 2022. La scadenza è prorogabile al 31 dicembre 2022 se entro la data del 30 giugno sono stati effettuati e pagati più del 30% dei lavori in programma.
Il limite per la richiesta dello stesso Superbonus si ferma al 30 giugno 2022 per le associazioni e le attività sportive dilettantistiche.
Bonus facciate e bonus casa tutte le novità
Rimane in vigore ma si abbassa la misura della detrazione per il Bonus facciate, che passa dal 90 al 60% ed è usufruibile fino alla fine del 2022.
Attenzione però, perché i lavori di ammodernamento che rientrano nei parametri del Bonus, riguardano solo le parti dell’edificio esposte su strada e le strutture ubicate in zone con alta densità urbanistica, come da decreto ministeriale n. 1444/1968.
A partire dal 2023 questo bonus sarà unito all’attuale Bonus manutenzione, con meno vincoli ma anche un tetto minore di detrazione pari al 50%.
Gli immobili, edifici e abitazioni situati nei comuni colpiti dal terremoto dal 2009, costituiscono un’eccezione, per cui il superbonus per loro rimarrà al 110% fino alla fine del 2025.
Restano invariati i termini per i bonus minori con aggiunta di ulteriori aumenti di spesa: si va dal Bonus ristrutturazioni, la cui detrazione passa dal 36 al 50% e con limite di spesa aumentato da 48 a 96mila euro, al Bonus verde, con aliquota al 36% per interventi di cura e ristrutturazione del verde privato, al Bonus idrico che prevede un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua per consumo umano.
Ampliato anche il Bonus infissi, richiedibile anche da chi vive in abitazioni inserite in un contesto condominiale oggetto di ristrutturazione.
Eliminato invece il 31 dicembre 2021 il bonus che prevedeva la costruzione di colonnine di ricarica auto elettriche, se le spese non fanno parte di lavori trainati dal superbonus 110%.
Bonus arredi 2022
Sempre nell’ambito dell’edilizia, con particolare sguardo all’arredo degli immobili, avevamo già parlato del Bonus mobili ed elettrodomestici, il cui tetto di spesa passa da 16.000 (per acquisti fatti entro il 31 dicembre 2021) a 10.000 euro per il 2022, fino a ridursi a 5.000 nei due anni a seguire.
La detrazione, pari al 50% delle spese ammissibili dilazionate in 10 quote annuali di pari importo, è valida sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classi dalla A (per i forni) alla F (frigoriferi e congelatori), e comunque per tutte le apparecchiature per le quali è prevista un’etichetta energetica. Il pagamento dei beni acquistati deve essere correlato alle spese di ristrutturazione di un immobile i cui lavori sono iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto.